PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è abrogato.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante utilizzazione di parte delle entrate derivanti dall'imposta sulle successioni e donazioni istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.